Fine stato di emergenza. Cosa cambia dal 1° Aprile

Dal 1° aprile, con la fine dello stato d’emergenza, cambieranno alcune misure e regole, in favore di un ritorno alla normalità.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, non cambiano però le regole per la quarantena dei positivi al Covid. Questi ultimi dovranno aspettare 7 giorni o 10 se non vaccinati prima di fare un tampone che dovrà essere negativo per poter porre fine all’isolamento. Infatti nel decreto Covid del 25 marzo si legge che: “a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’Autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”. 

Ciò che cambia invece saranno le regole per i contatti stretti di positivi. Vaccinati e non vaccinati non saranno più tenuti alla quarantena ma all’autosorveglianza e cioè:  “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro: “Le persone sopra i 50 anni non dovranno più avere il cosiddetto Green pass rafforzato, ma sarà sufficiente per loro fino al 30 aprile il Green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di Super green pass. Il Ministro della Salute Speranza ha chiarito: “La sospensione dal lavoro in assenza di vaccinazione Covid-19, resterà solo per una fascia che noi riteniamo essere quella più a rischio, più sensibile, perché è quella che ha più a che fare con le fragilità, ovvero il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa”.

Nella scuola, come ricordato dal Ministero dell’Istruzione, resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive. Inoltre è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°, resta il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici. Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass base.

Riguardo alla gestione dei casi di positività, nelle scuole dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia, in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Per la scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Per chi è in isolamento per infezione da Covid, è prevista l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica e non andrà in classe.

Per quanto riguarda i ristoranti al chiuso, palestre e piscine: “Resterà vigente il Super green pass, fino al 30 aprile, nei servizi di ristorazione, svolti al banco, al tavolo, al chiuso, di qualsiasi servizio compresi piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere”. Il Super green pass sarà necessario, fino al 30 aprile, anche per convegni e congressi, centri culturali, centri sociali, ricreativi, feste, attività di sale gioco, sale scommesse, sale Bingo e casinò. Attività che abbiano luogo in sale da ballo discoteche e locali assimilati e partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

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