Potenziamento dell’uso delle tecnologie più moderne per i procedimenti relativi alle domande di ingresso per lavoro; introduzione della precompilazione delle domande, anticipata rispetto al click day; obbligo per il migrante di cooperare per facilitare la sua identificazione, consentendo l’accesso ai dati del proprio cellulare. Sono solo alcune delle norme previste dal decreto flussi approvato dal Consiglio dei Ministri.
Nella prima parte del provvedimento, che prevede “modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia di lavoratori stranieri“, viene autorizzato il ricorso ai parametri biometrici per l’identificazione del migrante e all’uso della sottoscrizione elettronica e della trasmissione telematica dei documenti.
Si stabilisce, inoltre, un tetto massimo di domande per datore di lavoro, in base alle dimensioni dell’azienda, con sanzioni per il datore che nei tre anni precedenti non ha sottoscritto il contratto di soggiorno dopo aver avviato la relativa procedura.
Per i lavoratori stagionali presenti sul territorio nazionale viene introdotta la possibilità che la nuova opportunità di lavoro intervenga nel termine di 30 giorni dalla scadenza del precedente contratto di lavoro.
Il decreto aggiunge poi uno ‘stock’ di circa 10mila permessi, al di fuori del meccanismo delle quote, per lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza sociosanitaria e familiare da reclutare attraverso le Agenzie per il Lavoro.
Nel secondo capo del dl flussi sono previste misure a tutela delle vittime del caporalato, come l’introduzione di una nuova ipotesi di permesso di soggiorno per le vittime di intermediazione illecita che cooperano con le autorità: queste persone, se esposte a rischi per la loro incolumità, potranno beneficiare delle norme riguardanti la vigilanza e tutela e accedere al sistema di protezione già previsto per i testimoni di giustizia, se le condizioni lo prevedono.
Nella terza parte viene modificato il decreto Lamorgese del 2020 per conferire maggior rigore alla disciplina del soccorso navale: in particolare, si interviene sui requisiti che le operazioni di salvataggio devono rispettare, richiedendo che le stesse non pongano a repentaglio l’incolumità dei migranti.
Con il decreto flussi viene introdotto anche l’obbligo di cooperare per finalità di identificazione (già previsto dalla normativa europea): si tratta dell’accesso ai dispositivi e supporti elettronici o digitali che i migranti portano con sé. Tale accesso può essere disposto dal questore, effettuato da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed è soggetto alla convalida dell’autorità giudiziaria. Sono escluse dall’accesso la corrispondenza e qualsiasi altra forma di comunicazione, come ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel corso della conferenza stampa post CdM.
Infine, il Dl interviene sulle disposizioni in materia di procedure di frontiera e respingimenti; amplia le ipotesi in cui la domanda di protezione internazionale può considerarsi ritirata implicitamente, quindi senza un’espressa rinuncia da parte del cittadino straniero; e stabilisce la revoca della protezione internazionale, qualora esistano fondati motivi di pericolosità per la sicurezza dello Stato.