In arrivo anche in Italia un nuovo coefficiente patrimoniale europeo per banche e imprese di investimento

Dalla scorsa settimana nell’ordinamento giuridico italiano è stata recepita la seconda Direttiva europea 2019/879 in materia di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, BRRD2 – Bank Recovery and Resolution Directive.

L’obiettivo esplicito specifico di questa nuova normativa è evitare l’utilizzo di fondi pubblici nelle procedure di risoluzione delle banche, in particolare di quelle a rilevanza sistemica; riaffermandosi, pertanto, l’obiettivo generale di stabilizzazione del quadro economico finanziario globale.

Come realizzare questo obiettivo? Attraverso l’introduzione di un nuovo requisito patrimoniale, il MREL – Minimum Requirement of Eligible Liabilities, che stabilisce una quantità minima di fondi propri e di passività, sia per le banche che per le imprese di investimento, così da prevenire e contrastare adeguatamente i momenti di crisi dei singoli organismi.

La definizione di questo coefficiente si articola in due modalità: la prima, che stabilisce un coefficiente percentuale delle attività ponderate per il rischio; la seconda, che prevede la fissazione di una quota percentuale dell’esposizione complessiva di rischio.

Va sottolineato che il MREL viene definito coerentemente con l’altro parametro, TLAC – Total Loss Absorbing Capacity, che misura la capacità  e, quindi, il limite di una banca o di un’impresa di investimento nell’ assorbire le proprie perdite.

A chi spetta la determinazione del MREL? In Italia tale potere viene attribuito alla Banca d’Italia, che lo fissa caso per caso, tenendo conto delle dimensioni, del modello di business,  del modello di finanziamento e del profilo di rischio complessivo dell’organismo a cui va applicato .

Questo aspetto, unito alla gradualità dell’introduzione del nuovo parametro che dovrà essere a regime dall’inizio del 2024, è di non secondaria importanza, in quanto realizza concretamente uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, il criterio di proporzionalità; preservando, in definitiva, una flessibilità applicativa, che costituisce anche un elemento di rassicurazione per la stessa comunità finanziaria.

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