Lexitor: una nuova puntata per uno scenario di incertezze in Italia

Per l’applicazione della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia europea emanata nel settembre 2019 e, successivamente, recepita negli ordinamenti legislativi dei Paesi dell’Unione Europea si registra, ora, in Italia un nuovo importante passaggio.

Come si ricorderà, la sentenza, che è intervenuta in materia di calcolo delle commissioni in caso di estinzione anticipata di finanziamenti della categoria del credito al consumo, ha di fatto rallentato, se non bloccato, lo scorso anno lo sviluppo di questo mercato per le implicazioni sicuramente sfavorevoli per gli intermediari finanziari rispetto alla prassi consolidata di non effettuare ricalcoli delle commissioni (up front e recurring) a beneficio del debitore.

Proprio per uscire dagli imbarazzi delle incertezze interpretative era intervenuta una norma del Decreto Sostegni bis dello scorso luglio, sancendo la non retroattività nell’applicazione di questa sentenza ai contratti di credito al consumo in essere, limitandosi a riconoscerne gli effetti su quelli stipulati successivamente alla data di emanazione del Decreto stesso.

Era, però, facilmente prevedibile che, prima o poi, una simile norma avrebbe sollevato dubbi di costituzionalità in sede di applicazione giurisdizionale; cosa che si è puntualmente verificata, forse con una tempestività superiore alle aspettative, con un’ordinanza della prima sezione civile del Tribunale di Torino dello scorso 2 novembre. In essa il rinvio alla Corte Costituzionale viene giustificato facendo riferimento a tre articoli della nostra Carta Costituzionale: l’articolo 3, che prevede il principio di eguaglianza sostanziale e gli articoli 11 e 117 che stabiliscono il primato del diritto comunitario su quello interno.

Considerati i “tempi di lavorazione”, certamente non brevi, da parte della Corte Costituzionale si apre, ora, uno scenario contrassegnato da grande incertezza e che, sicuramente, non giova allo sviluppo del mercato del credito al consumo.

Infatti, è presumibile che, da un lato vi saranno altri Tribunali, che, in presenza di cause legate a questa problematica, preferiranno seguire la via tracciata dall’ordinanza di quello di Torino; dall’altra non può neanche sottovalutarsi l’impatto che si avrà sull’Arbitro Bancario Finanziario, che si era adeguato alla norma dello scorso luglio, ribaltando l’orientamento precedente di totale allineamento ai dettami della sentenza Lexitor, con il risultato di un’operatività certamente influenzata dall’attesa della decisione della pronuncia della Corte Costituzionale.

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