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Quell’incertezza decisionale che non giova allo sviluppo dei finanziamenti personali

Sembra ancora lontana in Italia l’adozione di una linea comportamentale uniforme nella materia del contenzioso, legato all’estinzione anticipata dei finanziamenti, in particolare della cessione del quinto dello stipendio, o della pensione.

Come si ricorderà questo ambito è stato letteralmente sconvolto dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea del settembre di tre anni fa, con cui si disponeva in forma retroattiva e con un’estensione temporale di 10 anni il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, a una riduzione proporzionale degli oneri commissionali previsti originariamente, sia di quelli all’atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia degli periodicamente applicati. Una sentenza che, esplicando la propria efficacia in tutti Paesi dell’Unione Europea, Italia Inclusa, ha prodotto un autentico sconquasso delle prassi fino allora seguite dagli intermediari creditizi.

Dopo la Comunicazione della Banca d’Italia in questa materia giunta a breve distanza, sempre nel corso del 2019, si registrava la decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario – ABF, l’organismo di composizione stragiudiziale dei contenziosi in materia bancaria, che si adeguava al dispositivo della sentenza Lexitor.

Peraltro, riscontrandosi un numero consistente di inadempimenti da parte degli intermediari creditizi rispetto alle decisioni assunte dall’ABF con il conseguente ricorso agli strumenti di giurisdizione ordinaria, con l’intento di fare chiarezza in questo campo veniva emanata, nell’ambito del Decreto Sostegni Bis dello scorso luglio, una norma che prevedeva l’applicazione della sentenza Lexitor esclusivamente ai contratti di finanziamento sottoscritti successivamente al Decreto stesso, di fatto spazzando via il principio di retroattività dalla  stessa introdotto.

A completamento del quadro giuridico determinatosi vanno anche registrate, da un lato la nuova decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF che nello scorso ottobre si adeguava a quanto disposto nel Decreto Sostegni Bis; dall’altro un numero non trascurabile di decisioni dei Giudici di Pace, che non tenevano conto della nuova norma, applicando, pertanto, l’orientamento più favorevole per il consumatore previsto nella sentenza Lexitor.

Nel campo della giurisdizione ordinaria va, infine, ricordata la rimessione degli atti processuali alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Torino dello scorso novembre, che riteneva “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” legata all’applicazione della nuova normativa italiana, facendo riferimento ai principi dell’eguaglianza sostanziale e del primato del diritto comunitario su quello nazionale.

In definitiva, una situazione di attesa, accompagnata da una mancanza di uniformità decisionale, che, certamente, non favorisce, né la composizione dei contenziosi, né la fisiologica dinamica di sviluppo dei finanziamenti personali.

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