Ruby ter: errore sentire olgettine come testimoni

I giudici della settimana penale di Milano nella sentenza con cui è stato assolto Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, hanno scritto che una “omissione di garanzia”, ossia il fatto che le giovani ex ospiti di Arcore dovessero essere già indagate, per “indizi” di corruzione presenti, all’epoca dei processi Ruby e Ruby bis e sentite come testi assistite da avvocati con possibilità di non rispondere, ha “irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale”, spazzando via le accuse del Ruby ter.

Le ragazze che avrebbero ricevuto soldi o altre utilità in cambio del silenzio non dovevano essere ascoltate come semplici testimoni, ma come ‘assistite’ e questo “avrebbe evitato un dispendio di attività processuale di fatto rivelatasi inutilizzabili e posto le legittime premesse per trarre le corrette conseguenze in tema di responsabilità. Gli elementi per qualificare correttamente le odierne imputate erano negli atti a disposizione dell’autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei ‘testimoni’. I due tribunali li valorizzarono nelle sentenze solo al fine di privare in concreto di valore probatorio le dichiarazioni rese, anche in considerazione della ritenuta falsità delle medesime”.

Si legge poi che “Nessuna delle imputate di corruzione in atti giudiziari ha mai acquisito l’ufficio pubblico di testimone. Non solo perché tutte loro erano incompatibili con tale qualità perché ciascuna era stata raggiunta da indizi sostanziali di reità sin da epoca ampiamente antecedente il momento in cui ha reso dichiarazioni, ma anche perché i due Tribunali (Ruby 1 e Ruby 2, ndr) hanno autorizzato la citazione delle dichiaranti in un momento ben posteriore alla data di emissione dell’ordinanza di ammissione delle prove orali che le riguardavano”.

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