Il 2022 si è aperto all’insegna di un importante aggiornamento nella regolamentazione delle criptovalute, un mercato che a livello mondiale lo scorso anno ha pesato per circa 2500 miliardi di dollari statunitensi. Poco più di un mese fa, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato, infatti, istituito presso l’OAM – Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi, un’associazione nata nel 2011 con funzioni di vigilanza sulla rete distributiva del settore del credito, il Registro degli operatori in criptovalute.
Nel momento in cui entrerà in vigore questo decreto l’Italia potrà, pertanto, disporre di un Registro al quale dovranno necessariamente iscriversi intermediari vecchi e nuovi del mercato delle criptovalute. L’iscrizione comporterà degli obblighi di adempimenti conoscitivi particolarmente dettagliati, tra i quali: le comunicazione dei dati identificativi della clientela e del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente, in modo da fornire un quadro esaustivo delle operazioni in valuta virtuale, distinguendo quelle avvenute per contante dalle altre con strumenti, comunque, tracciabili.
Certamente, si tratta di un passo avanti importante nella regolamentazione di un mercato attorno a cui, peraltro, l’interesse crescente procede di pari passo con la difficoltà di un inquadramento normativo univoco.
Infatti, se da un lato si moltiplicano le voci di quanti vorrebbero una normativa efficiente e completa per la regolamentazione delle criptovalute, dall’altro in Italia si assiste al paradosso di una duplice normativa del settore con effetti negativi in termini di chiarezza e trasparenza regolamentare di questo mercato, come anche recentemente sottolineato in alcuni interventi al Forex di Parma della scorsa settimana.
In effetti, il legislatore italiano ha previsto un inquadramento del fenomeno delle criptovalute, sia in tema di aggiornamento della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, con il recepimento nel 2017 della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio e il conseguente allargamento dell’obbligo di segnalazioni di operazioni sospette agli intermediati che offrono servizi con utilizzo di valuta virtuale; sia con un decreto legislativo dello scorso anno, il n.184, intervenendo nella materia del contrasto delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal contante, ove ha sancito che le valute virtuali, non essendo garantite da banca centrale o ente pubblico, non posseggono lo status giuridico di valuta o di denaro, anche se accettate come mezzo di scambio tra persone fisiche e giuridiche. Una distonia, in definitiva, che dovrebbe essere sanata con urgenza.