Lo Stato italiano non può ‘fare cassa’ a spese del diritto del lavoratore di ricevere un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti, se ci si dimette e non riesce a usufruirne. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’UE, in una sentenza che riguarda il caso di un dipendente del Comune di Copertino nel leccese, che nel 2016 ha dato le dimissioni per andare in prepensionamento, chiedendo che gli venissero pagati i 79 giorni di ferie retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro.
Il Comune si è rifiutato, invocando una norma della legislazione italiana, secondo la quale il dipendente pubblico non ha diritto in nessun caso a ricevere un’indennità finanziaria al posto delle ferie non godute, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte, cui il giudice nazionale si è rivolto, conferma, nella sentenza di oggi, che il diritto UE è contrario ad una norma nazionale che, come quella italiana, vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti, qualora si dimetta. I giudici sottolineano, inoltre, che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, compresa l’eventuale monetizzazione, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, come l’esigenza di contenere la spesa pubblica.
Nel diritto italiano l’eccezione dell’invito alle ferie
Solo nel caso in cui il lavoratore abbia deciso deliberatamente di astenersi dalle ferie, nonostante che il datore di lavoro lo abbia invitato a riposarsi, informandolo del rischio di perdere quei giorni, il diritto UE non osta alla perdita del diritto. Se il datore di lavoro, dunque, non è in grado di dimostrare di avere esercitato “tutta la diligenza necessaria” affinché il lavoratore andasse in ferie, si deve ritenere che la mancata corresponsione dell’indennità violi sia la direttiva sull’orario di lavoro che la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.