“Dal primo luglio anticiperemo l’assegno unico per tutti quei nuclei familiari che non godono di nessun altro tipo di sostegno per i figli, portandolo poi a regime dal prossimo anno. Prende forma così una nuova idea di Paese che prevederà, a regime, un sistema universalistico, rivolto ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai professionisti, agli incapienti, ai percettori di reddito di cittadinanza e continuo, inversamente proporzionale al livello di Isee”, ha spiegato il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.
“Un obiettivo che ci eravamo dati. Un impegno concreto verso le famiglie, che rappresenta un pilastro di un nuovo modello di welfare che stiamo costruendo per i più giovani”, ha aggiunto Orlando. “Si concretizza una nuova idea di Italia che, una volta a regime, prevedrà un sistema universalistico, rivolto ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai professionisti, agli incapienti, ai percettori di reddito di cittadinanza e continuo, inversamente proporzionale al livello di Isee”. Così scrive su Fb il Ministro del Lavoro Andrea Orlando.
A chi spetta l’assegno? Come richiederlo? Come presentare domanda? Il beneficio verrà attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. Possono fare richiesta tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico familiare consiste in un assegno mensile a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Inoltre, l’assegno ha un valore massimo di 217,8 euro, in base all’Isee, ed è composto da un valore fisso e uno variabile al variare del reddito complessivo della famiglia. Dai 18 anni di età, inoltre, una somma ridotta rispetto all’assegno potrebbe essere accreditata direttamente al figlio se:
- è iscritto all’università;
- è un tirocinante;
- è iscritto a un corso professionale;
- svolge il servizio civile;
- svolge un lavoro a basso reddito.
L’importo dell’assegno unico per ciascun figlio
Secondo una simulazione effettuata recentemente dal Gruppo di lavoro Arel/Feg/Alleanza per l’infanzia l’assegno rischia in alcuni casi un ‘taglio’ dell’importo rispetto ai 250 euro. L’assegno – come credito di imposta o accredito mensile – ingloberà le agevolazioni attualmente esistenti e sarà legato all’Isee. Secondo lo scenario prospettato l’80% delle famiglie italiane prenderebbe 161 euro al mese per ogni figlio minore e 97 per ogni figlio under 21. Il calcolo è legato alla considerazione secondo cui 8 famiglie su 10 hanno un’Isee sotto i 30 mila euro. L’importo dell’assegno diminuisce se si alza l’Isee: per un Isee sopra i 52mila euro, il contributo scende a 67 euro mensili per i figli minori e a 40 euro per i figli maggiorenni ma di età inferiore ai 21 anni. Il quadro favorirebbe autonomi e incapienti, categorie oggi escluse dagli assegni famigliari. Risulterebbero sfavoriti i lavoratori dipendenti: 1,35 milioni di famiglie perderebbero in media 381 euro all’anno. Per tamponare questa disparità, si sottolinea, occorrono 800 milioni in più all’anno.
Tutte le misure che saranno cancellate dall’assegno unico
L’assegno unico consentirà di eliminare quello ai nuclei con almeno tre figli minori, l’assegno di natalità, il premio alla nascita o all’adozione (l’una tantum di 800 euro), il fondo di sostegno alla natalità. E poi ci sono altre due misure gradualmente superate o soppresse, ovvero le detrazioni Irpef per figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare. La riforma non toccherà per ora le detrazioni per i figli a carico, che spettano a tutti i genitori che pagano le tasse, autonomi o dipendenti. Il loro importo è di 1.220 euro l’anno per i figli sotto i 3 anni e di 950 per gli altri (con aumenti per i nuclei numerosi), ma si riduce gradualmente fino ad azzerarsi a 95mila euro lordi: più si dichiara al fisco, meno si prende.
- L’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Tale misura, introdotta nel 1999, prevede l’assegnazione di un importo mensile alle famiglie con tre figli minori di 18 anni a carico. Nel 2020 la misura massima di tale assegno era di 145,14 euro mensili per 13 mensilità, spettante alle famiglie con ISEE inferiore a 8.788,99 euro (per 5 componenti);
- L’assegno di natalità, di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018, e all’articolo 1, comma 340, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Introdotto dalla legge di Stabilità 2015, riconosciuto per ogni figlio adottato o nato entro l’anno considerato e corrisposto fino al primo anno di età o fino al primo anno di adozione. Il contributo previsto è scaglionato per fasce di reddito; nel 2020 era pari a 1.920 euro annui per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro, di importo pari a 1.440 euro per un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro ma inferiore a 40.000 euro, pari a 960 euro per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. A partire dal 2019, inoltre, per i figli successivi al primo l’importo viene aumentato del 20%;
- Il premio alla nascita o all’adozione, di cui all’articolo 1, comma 353, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016. Introdotto con legge di Stabilità 2017, la misura consiste in un contributo una tantum per un importo pari a 800 euro, erogato in unica soluzione e spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione;
- Il fondo di sostegno alla natalità. Previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016. Istituito con legge di Bilancio 2017 e con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il fondo è diretto a favorire l’accesso al credito alle famiglie con uno o più figli fino a tre anni (o fino a tre anni di adozione) tramite il rilascio di garanzie a banche e intermediari. Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, inoltre, le seguenti misure verranno gradualmente superate o soppresse:
- Le detrazioni Irpef per figli a carico, previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Esse spettano in misura inversamente proporzionale al proprio reddito e si annullano per redditi pari o superiori a 95.000 euro;
- L’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, nonché gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955.