Sarà la prima estate con il “Bonus Vacanze”: come funziona e chi lo userà

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata con tutti i dettagli relativi al Bonus vacanze. Coloro che hanno fatto richiesta, entro il 31 dicembre 2020, potranno utilizzarlo, una sola volta, entro il 31 dicembre 2021. La copertura del bonus atterra su imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, agenzie di viaggi e tour operator. Le quote sono: 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone; 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone; 150 euro per quelli composti da una sola persona. Si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Prima di prenotare, verificare che il fornitore accetti il bonus

Il beneficio si sostanzia per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico, per il restante 20% sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo). Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e ‘accetti’ il bonus. A sua volta, lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.


Chi può avere il bonus?

Il Bonus Vacanze va i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro. È utilizzabile da uno – e solo uno – dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore. Lo stesso componente che lo utilizza è quello che potrà beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 o 2021.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore. Il bonus, cioè, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo. Le spese devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino o ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.

Chi l’ha richiesto ha fatto tutto tramite app IO

Anzitutto: occorre aver fatto richiesta sull’app IO entro il 31 dicembre 2020. La richiesta andava fatta tramite l’applicazione dedicata, appunto, da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica.

L’app tramite collegamento con la banca dell’INPS verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l’esito del riscontro, con un messaggio. Se idoneo, arriva la comunicazione dell’attivazione del bonus. Lo si può visualizzare nella sezione ‘Pagamenti’ con codice univoco e QR-code associato da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso.

La funzione ‘Condividi’ crea una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’app. Il periodo di validità entro il quale spendere il bonus è dalla data di attivazione fino al 31 dicembre 2021.

Il fornitore trova tutto sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Il fornitore del servizio turistico che si struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi. Qui inserisce i dati: codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente; codice fiscale del cliente indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale; importo totale del corrispettivo dovuto, al lordo dello sconto da effettuare.

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema. È possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate.

Il credito d’imposta dei fornitori può essere anche ceduto a terzi

Già dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24. Parliamo, cioè, di ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali.

Il fornitore, inoltre, può cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d’imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Condividi
Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it