Congedo parentale: novità su astensione e indennità

Dal 13 agosto 2022 cambiano le regole per il congedo parentale. Parliamo del periodo di astensione facoltativa, pagato entro certi limiti, a disposizione del lavoratore che ha necessità di prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Il Governo ha infatti introdotto maggiori tutele per la genitorialità. Stabilito ad esempio che l’età del figlio non è un fattore che determina se l’indennità sostitutiva spetta o meno. Fino a oggi, infatti, il congedo parentale viene pagato, al 30% della retribuzione, solamente quando richiesto nei primi 6 anni di vita del figlio, oppure tra i 6 e gli 8 anni qualora il reddito del lavoratore non superi una certa soglia.

L’indennità spetterà in ogni caso fino ai 12 anni d’età del figlio

Dal 13 agosto, invece, viene stabilito che l’indennità spetterà in ogni caso quindi fino ai 12 anni di età del figlio (termine ultimo entro cui godere del congedo parentale).

Altra novità riguarda la durata dell’indennità. Anche se il congedo parentale spetta per un massimo di 10 mesi, considerando il periodo complessivamente fruito da entrambi i genitori, sono solamente 6 i mesi che godono della suddetta indennità. Oltre questo limite ci si può assentare dal lavoro senza rischiare il licenziamento, ma senza percepire alcunché. Dal 13 agosto, però, il limite dei 6 mesi aumenta, in quanto viene portato a 9 mesi: tuttavia, un genitore non può superare il limite personale di 6 mesi.

Ma le novità non si concludono qui: ad esempio, come spiega Money.it, sale da 10 a 11 mesi il periodo di astensione facoltativa riconosciuto al genitore solo.

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