Relativamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa in merito alla ineleggibilità del Generale Vannacci, il Ministero della Difesa, effettuate le dovute verifiche con gli organi competenti, precisa quanto di seguito.
L’art. 1485 del Codice dell’ordinamento Militare (COM), nel definire le cause di ineleggibilità al Parlamento rimanda al DPR 30 marzo 1957, n. 361. Il DPR in parola, tuttavia, disciplina le norme per la elezione alla Camera dei Deputati e specifica in particolare che non sono eleggibili … gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
L’art. 1486 del COM poi, nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, specifica che non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze Armate.
Il citato articolo, inoltre, specifica che la causa di ineleggibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Tutto ciò premesso, fatta salva la competenza del Ministero dell’Interno in merito all’eleggibilità di un candidato (qualsiasi), il Ministero della Difesa non ritiene vi siano state violazioni del codice dell’ordinamento militare.