La procedura per eleggere il Capo dello Stato. I Grandi Elettori

La procedura per eleggere il Presidente della Repubblica è sancita dalla Costituzione e da una serie di prassi che si sono stabilizzate nel tempo. Trenta giorni prima che scada il termine del mandato del Capo dello Stato, recita l’articolo 85 della Costituzione, “il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica”.

Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio (giurò in quel giorno nel 2015), quindi il 3 gennaio Roberto Fico, convocherà il Parlamento in seduta comune.

Per prassi consolidata tale seduta si svolge 15-20 giorni dopo, per permettere ai Consigli Regionali di eleggere i propri tre Delegati. Secondo alcuni osservatori la convocazione potrebbe avvenire per il 22 gennaio, cioè un sabato; questo per concedere un giorno di decantazione se si arrivasse al primo scrutinio senza un nome che abbia la maggioranza assoluta necessaria dal quarto scrutinio.

Sono 1007 i Grandi Eettori, ovvero dei  i Membri del Collegio che è costituito dai Senatori, dai Deputati e da 58 Delegati  delle Regioni, tre per ogni Regione a eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno.

Una volta che il Parlamento e i Delegati regionali hanno eletto il Presidente della Repubblica, con i due terzi dei voti nei primi tre scrutini, e con la sola maggioranza assoluta dal quarto, viene redatto il verbale dell’elezioni che il Presidente della Camera, accompagnato dalla Presidente del Senato, comunica al neo eletto.

Condividi
Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it