Green pass obbligatorio. Le novità in Gazzetta Ufficiale

La novità del decreto green pass, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rispetto alle informazioni date all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è che senza green pass al lavoro, dal 15 ottobre, stop allo stipendio del lavoratore, pubblico o privato, ma niente sospensione.

Nell’articolo 1 del provvedimento nella Gazzetta si legge che: “il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Il decreto stabilisce inoltre che: “per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Il testo finale del decreto Green Pass, firmato dal Capo dello Stato, prevede che: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde. Dall’obbligo sono esenti tutti gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari, inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo”.
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