DSA

Alcuni suggerimenti per migliorare il Digital Services Act

E’ molto probabile che alla fine di questo mese, dopo l’iter di negoziazione tra Consiglio Europeo,  Parlamento e Commissione, venga varato per l’ approvazione il testo definitivo del Digital Services Act – DSA, il Regolamento Europeo sui servizi digitali. Un testo normativo di particolare importanza per il suo impatto, sia sullo scenario operativo dell’industria culturale del Vecchio Continente, sia sulla reale efficacia delle misure di rafforzamento di tutela dei titolari dei diritti.

Si giustifica, pertanto, l’attenzione delle associazioni italiane rappresentative degli operatori del settore della produzione e della distribuzione di contenuti creativi, che,  nella prospettiva di questa nuova normativa, hanno già espresso alcune riserve in merito, recepite dalla Federazione Italiana per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali – Fipav

E proprio questo organismo ha incaricato Paolo Marzano, docente di  Diritto e Tutela della Proprietà Intellettuale presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma e Francesco Posteraro , già Commissario in AGCM di svolgere un’analisi approfondita dei contenuti del DSA. Dal loro rapporto si possono trarre alcuni suggerimenti utili  in un’ottica migliorativa dell’attuale testo del DSA, tenendo anche conto degli indirizzi emersi dalla Direttiva Europea sul Coyright 790/2019, recepita nel nostro ordinamento giuridico lo scorso novembre.

Un primo suggerimento tocca l’aspetto dell’identità delle realtà commerciali operanti in questo ambito, allargando l’obbligo di una loro identificazione a tutti i fornitori di servizio di intermediazione on line, indipendentemente dalla dimensione e dal tipo di attività svolta e non limitandolo solo ad alcune categorie.

Un secondo punto concerne i motori di ricerca, che non vanno equiparati a semplici servizi di immagazzinamento dati (caching), ma ai fornitori di spazio informatico (hosting provider) da sottoporre, quindi, a responsabilità più stringenti rispetto a quelle delineate.

Un terzo punto tocca, poi, i segnalatori attendibili della presenza di contenuti illegali, categoria dalla quale al momento risultano incomprensibilmente esclusi i legittimi titolari dei diritti, che, invece, vi andrebbero ricompresi.

Vi è, ancora, un quarto aspetto che riguarda gli obblighi di diligenza per tutti gli operatori on line, che dovrebbero essere chiamati in causa nell’ambito di un più efficace sistema di rimozione dei contenuti e che andrebbero sanzionati in modo più severo, in caso di recidiva, prevedendone non la semplice sospensione temporale, ma la definitiva estromissione.

Infine, il riferimento a un meccanismo di facile accesso per notificare la presenza di contenuti illegali da parte degli hosting provider renderebbe inutile l’obbligatorietà dell’indirizzo URL ( Uniform Resource Locator), così come previsto nell’attuale testo del DSA

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