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Caso migranti: nuovo attacco alla magistratura dal Governo

Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili “le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d’oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività” rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia Paese non sicuro, compito che non spetta alla magistratura, e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto“. Queste le parole della Premier Giorgia Meloni.

Ma la giudice in realtà lo ha rimesso in libertà per altre ragioni.

Nella prima parte del suo provvedimento la giudice Iolanda Apostolico ricostruisce la vicenda di M.H., 31 anni, tunisino, sbarcato privo di documenti il 20 settembre scorso a Lampedusa dove ha presentato domanda di asilo ma “non ha prestato garanzia finanziaria secondo le disposizioni del ministero dell’interno“. Successivamente è stato rinchiuso nel centro di trattenimento di Pozzallo per la procedura di rimpatrio rapido. Durante l’udienza di convalida davanti alla giudice Apostolico, M.H. ha effettivamente “chiesto protezione internazionale a Pozzallo perché perseguitato per caratteristiche fisiche che i cercatori d’oro del suo Paese, secondo credenze locali, ritengono favorevoli nello svolgimento della loro attività (particolari linee della mano ecc.)“. M.H. in passato era già stato colpito da un provvedimento di espulsione dall’Italia e questo potrebbe non agevolare la sua richiesta di asilo. La giudice Apostolico, rimettendo in libertà il migrante non ha preso in esame la questione del cercatore d’oro come detto dalla Premier ma un argomento differente: se esistessero o no i presupposti per privare M.H della libertà in attesa che la sua domanda di asilo trovasse esito. La risposta è stata “no“. E queste in sintesi sono le parole contenute nel provvedimento:
  • Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (direttiva Ue 33 del 2013)
  • Il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale (articolo 13 della Costituzione)
  • La direttiva Ue 33 del 2013 impedisce che un migrante sia trattenuto “per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità…in secondo luogo che tale trattenimento abbia luogo senza adozione di una decisione motivata
  • La normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale (sentenza Corte Costituzionale 389 del 1989)
  • Il provvedimento del Questore non è corredato da idonea motivazione
  • La direttiva Ue 33 del 2013 nella parte in cui prevede restrizioni alla libertà personale “non si applica nelle ipotesi di soccorso in mare nelle quali il diritto di ingresso deriva da norme interne e internazionali“.

Questo quindi è un nuovo attacco alla magistratura da parte dell’attuale Governo che non ricorda che nella nostra Costituzione i poteri sono scissi e lo stesso Governo non può mettere bocca su una decisione di un giudice.

Non voglio entrare nella polemica, né nel merito della vicenda. Il mio provvedimento è impugnabile con ricorso per Cassazione, non devo stare a difenderlo. Non rientra nei miei compiti. E poi non si deve trasformare una questione giuridica in una vicenda personale“. Lo ha detto all’ANSA la giudice Iolanda Apostolico che nei giorni scorsi non ha convalidato il trattenimento di tre tunisini sconfessando di fatto il cosiddetto decreto Cutro.

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