Sta volgendo, ormai, al al termine il periodo di consultazione per due decreti ministeriali del MEF in materia di fissazione di criteri di onorabilità e competenza/correttezza degli amministratori, legati all’acquisizione di partecipazioni nel capitale di banche, intermediari finanziari, confidi e istituti di moneta elettronica, da un lato e di partecipazioni nel capitale di SIM, SGR e SICAV, dall’altro.
I due decreti, che scaturiscono dall’esercizio di una potestà riservata al Ministero dell’Economia e Finanza e prevista dall’articolo 25 del Testo Unico Bancario, si propongono, come obiettivo, l’allineamento della normativa italiana agli orientamenti espressi a livello europeo dalla tre principali Autorità di vigilanza in campo bancario e finanziario, L’EBA, l’ESMA e l’EIOPA.
Tralasciando di analizzare la parte legata agli aspetti autorizzativi quantitativi delle soglie di partecipazione al capitale bancario, sottoposta, sia alle Autorità di Vigilanza nazionali, sia alla Banca Centrale Europea per gli organismi creditizi più importanti, le cosiddette significant banks (parte, dove, peraltro, sono ancora da chiarire i meccanismi applicativi per le società di Fintech), l’attenzione è richiamata dal tema dei requisiti di onorabilità e di competenza/correttezza degli amministratori delle banche. Un tema, oggetto di attenzione normativa negli anni passati in Europa e anche in Italia, e la cui rivisitazione, ora, dovrebbe contribuire a risolvere alcune criticità.
In particolare, sul versante della onorabilità andrà meglio definito il perimetro applicativo nei casi di sentenze non definitive legati a reati societari, fallimentari, di usura e tributari, nonché ad altri tipi di sanzioni amministrative e condanne a risarcimenti danni. Andranno, poi, precisate sul versante penale alcune casistiche oggetto di dubbi interpretativi, quali l’essere soggetti ad indagine penale, sia per atto procedurale dovuto, sia senza averne conoscenza da parte dell’interessato a causa della riservatezza imposta al magistrato inquirente dall’indagine stessa.
Quanto al versante dei criteri di competenza/correttezza la loro eventuale carenza non dovrebbe comportare automatiche esclusioni dell’idoneità, rinviandosi un eventuale provvedimento in tal senso ad un momento successivo, comunque, caratterizzato dall’effettuazione di una attenta valutazione da condurre “avuto riguardo ai principi di sana e prudente gestione”. In questo specifico ambito è, pertanto, assai probabile che si riveleranno particolarmente importanti i pareri degli operatori bancari, raccolti in virtù di questa procedura di consultazione.