Le novità dell’ABF per una tutela più efficace del consumatore

Per l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) il 2020 sarà un anno sicuramente da ricordare. Non solo, perché ha segnato il traguardo dei dieci anni di operatività ed è divenuto di fatto il punto di riferimento per iniziative stragiudiziali analoghe in settori affini,  come l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob e l’Arbitro Assicurativo, dal prossimo debutto, presso l’IVASS. Non solo anche per la valanga di ricorsi in tema di credito al consumo arrivata sul proprio tavolo a seguito della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea dell’anno precedente, nata dal ricorso di tre consumatori polacchi e che ha avuto un impatto formidabile sugli operatori e nei loro rapporti con la clientela negli altri Paese dell’UE. Ma,  soprattutto, per l’aggiornamento regolamentare in vigore dall’ inizio dello scorso ottobre, con cui  si è recepita la Direttiva Europea 2013/11, nel segno di una tutela più efficace del consumatore di prodotti bancari.

In sintesi, ecco alcune delle principali novità. Viene introdotto il limite temporale di 90 giorni di durata massima della procedura una volta acquisito il fascicolo nella sua completezza (ma nella nostra legislazione vi era un termine più favorevole di 60 giorni) con un ulteriore spazio temporale di 90 giorni nei casi di particolare complessità. Inoltre, la competenza temporale di ABF viene ridotta dall’ottobre del 2022 ai 6 anni precedenti (in precedenza era dall’inizio del 2009)  con un termine mobile in funzione dello scorrere del tempo. E’ stata, poi, aumentata la competenza per valore, prima fissata in 100mila euro e, ora, raddoppiata a 200mila, accogliendo un’esigenza manifestata principalmente dai clienti appartenenti al settore delle piccole imprese.

E ancora. Nel nuovo Regolamento si prevede che, nel caso di ricorsi “seriali” su materie con orientamenti consolidati, il Presidente del Collegio ha la facoltà di decidere con procedimento monocratico o, comunque, quella di favorire una soluzione conciliativa. Si dà, poi, riconoscimento alla cosiddetta Conferenza dei Collegi, già in essere informalmente, composta dai 7 Presidenti di Collegi e da una rappresentanza dei componenti dei Collegi, espressione di clienti e intermediari, al fine rendere uniformi gli orientamenti dei singoli Collegi su specifici argomenti in cui questi ultimi si sono espressi in modo divergente. Un aspetto particolarmente delicato, legato alla crescita fisiologica  della divergenza, in considerazione del passaggio dai 3 Collegi giudicanti originari agli attuali 7.

In definitiva, si tratta di novità che, da un lato favoriscono la trasparenza e la snellezza procedurale, dall’altro mantengono inalterata la caratteristica di neutralità dell’ABF rispetto alle parti, eccezion fatta per l’attivazione dei ricorsi che continua a poter essere esercitata solo da parte del cliente.

Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it