Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che contiene tutti i requisiti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per poter circolare in sicurezza e, così, evitare sanzioni.
Partiamo dalla definizione. Secondo il decreto pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale, per “monopattino a propulsione prevalentemente elettrica”, comunemente chiamato monopattino elettrico, si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
Potenza, pneumatici, dimensioni e velocità
La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW. Il diametro minimo delle ruote è di 203,2 mm (8″). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada, il cui spessore deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso.
I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite stabilito, vale a dire 6 km/h nelle aree pedonali e 20 km/h negli altri casi.
Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono: 2 metri di lunghezza; 75 centimetri di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta; 1,50 metri di altezza.
La massa in ordine di marcia (cioè, la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg.
Ai monopattini elettrici si applica la marcatura CE prevista dalla direttiva europea n. 2006/42/CE. Inoltre, devono riportare, in un’apposita etichetta, l’indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.
Sistemi frenanti, campanelli e luci
Il decreto ministeriale si sofferma in particolare sull’impianto frenante dei monopattini elettrici: i veicoli devono essere dotati di freno sulla ruota anteriore e su quella posteriore, con un dispositivo indipendente per ciascun asse installato in modo tale da poter agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) o sul mozzo, oppure, in generale, sugli organi di trasmissione.
Inoltre, i veicoli devono avere: un segnalatore acustico; indicatori luminosi di svolta (le frecce) di colore giallo ambra; una luce bianca o gialla anteriore e una rossa posteriore, in entrambi i casi fissa; catadiottri rossi posteriori; catadiottri gialli applicati sui lati. Sono ammesse anche luci di arresto (quello che per le auto chiamiamo gli «stop»).
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza. Gli indicatori luminosi di svolta devono essere collocati sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all’asse longitudinale del veicolo, ad un’altezza compresa tra un minimo di 15 centimetri ed un massimo di 1,4 metri da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio, sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta.
Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa e possono essere installate ad un’altezza compresa tra un minimo di 15 centimetri ed un massimo di 1,4 metri da terra. I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e la luce di arresto devono essere ad alimentazione elettrica e possono essere alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che alimenta anche il motore elettrico.
(foto di Pixabay)