Revenge Porn: cosa fare se si scopre di esserne vittima.

Nei giorni scorsi si è tornato a parlare del tema “revenge porn” la vendetta che alcuni partner, e non solo, riversano alle o ai propri ex. Se ne parla dopo la storia della maestra licenziata per un video hard mandato su whatsapp al fidanzato dell’epoca e che ora è stato condannato ad un periodo di lavori socialmente utili della durata di un anno, dove svolgerà otto ore di servizio a settimana senza poter disporre di sospensioni nei periodi festivi.

La vicenda inizia quando la maestra, appena ventenne, insieme al suo compagno mettono fine alla loro relazione; lui, mosso da un sentimento di  “vendetta”, invia sulla chat degli amici del calcetto  18 immagini un video che la sua ex gli aveva inviato tempo prima. Tra coloro che ricevono il video c’è un uomo che dopo i soliti “commenti maschilisti” dice di riconoscere nella ragazza la maestra del proprio figlio e decide di inviare il video alla moglie che, a sua volta  sconvolta, lo pubblica nella chat della mamme.

Subito dopo l’invio, secondo il racconto della giovane maestra, la donna in questione la chiama raccontando di aver visto il video dal cellulare del marito e minaccia “Guai a te se lo denunci o lo dici in giro. Altrimenti dico tutto alla dirigente dell’asilo“.
Video che però arriverà alla dirigente scolastica che licenzierà la giovane rendendo noto a tutti i motivi del provvedimento nonostante nulla avesse a che fare con il suo lavoro.
Uno degli uomini presente sulla chat ha dichiarato in una intervista “Non posso tollerare che chi si occupa dei miei figli faccia determinate cose, anche perchè se si inviano certi video, si deve mettere in conto che qualcuno li divulghi“.Bisognerebbe ricordare a questo “buon padre di famiglia” che anche il possesso di materiale privato sul suo cellulare è reato; è reato l’invio anche informativo ad altre persone come direbbe avrebbe fatto la mamma preoccupata.

Ma come proteggersi da questo fenomeno sempre più in voga e che ricordiamo rientra nel cyber bullismo?

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge del 19 luglio 2019 n. 69, dove all’articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.
L’articolo 612 ter del codice penale recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena – continua l’articolo del Codice penale – si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Quindi nel caso in cui qualcuno fosse vittima di questo ricatto, denunci il fatto, immediatamente, alle autorità competenti prima che le proprie immagini o il video che lo riguardano finiscano in rete: a quel punto, infatti,  sarebbe troppo tardi.

Nel caso invece in cui qualcuno abbia ricevuto questo tipo di materiali, il consiglio è di sbarazzarsene immediatamente  e di denunciare ipso facto la persona che le ha inviate, perchè è il caso di ricordare che la legge non ammette ignoranza, nè tanto meno ammette gli ignoranti.

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