Sesso in carcere: impossibile e inopportuno per il SAPPE

“Il sesso in carcere è una previsione inutile e demagogica, anche in termini di sicurezza stessa del sistema.
Si introduca piuttosto il principio di favorire il ricorso alla concessione di permessi premio a quei detenuti che in carcere si comportano bene, che non si rendono cioè protagonisti di eventi critici durante la detenzione e che lavorano e seguano percorsi concreti di rieducazione.
E allora, una volta fuori, potranno esprimere l’affettività come meglio credono”.

La sentenza della Consulta

Lo afferma Donato Capece, segretario generale del SAPPE, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, commentando sentenza n. 10 datata 2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia.

Nella situazione attuale delle carceri impossibile destinare spazi a sesso per i detenuti

“Certo fa riflettere il fatto che, in una situazione penitenziaria nazionale endemicamente complessa in cui anche gli interventi di edilizia sono assai contenuti, assuma priorità la previsione di destinare stanze o celle per favorire il sesso ai detenuti”, prosegue il leader del SAPPE.
E, ancora: “i nostri penitenziari non possono e non devono diventare postriboli così come i nostri Agenti di Polizia Penitenziaria non devono diventare ‘guardoni di Stato”.

Sono altri gli interventi urgenti per le carceri italiane

Per il primo Sindacato del Corpo altri sarebbero gli interventi urgenti per fronteggiare la costante situazione di tensione che si vive nelle carceri italiane.
“Si potrebbe ipotizzare un nuovo sistema penitenziario articolato su tre livelli.”
“Il primo, per i reati meno gravi con una pena detentiva non superiore ai 3 anni, caratterizzato da pene alternative al carcere, quale è l’istituto della “messa alla prova.”
“Il secondo livello è quello che riguarda le pene detentive superiori ai 3 anni, che inevitabilmente dovranno essere espiate in carcere, ma in istituti molto meno affollati per lo sgravio conseguente all’operatività del primo livello e per una notevole riduzione dell’utilizzo della custodia cautelare.”
“Il terzo livello, infine, è quello della massima sicurezza, in cui il contenimento in carcere è l’obiettivo prioritario”,
conclude il leader del SAPPE.”

Sovraffollamento impedisce separazione detenuti. Individuare reati per i quali non è necessaria detenzione

“Nell’ambito delle prospettive future occorre dunque che lo Stato, pur mantenendo la rilevanza penale, indichi le condotte per le quali non è necessario il carcere, ipotizzando sanzioni diverse, ridisegnando in un certo senso l’intero sistema, anche perché il sovraffollamento impedisce di fatto la separazione dei detenuti.
E la Polizia penitenziaria, che riteniamo debba connotarsi sempre più come Polizia dell’esecuzione penale oltreché di prevenzione e di sicurezza per i compiti istituzionali ad essa affidati dall’ordinamento, è sicuramente quella propriamente deputata al controllo dei soggetti ammessi alle misure alternative”.

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