palazzo chigi - pnrr(foto da governo.it)

Superbonus, ecco cosa cambia dopo decreto del governo

Cambia il superbonus. Dopo la scadenza del 4 aprile scorso fissata dal Governo per lo stop allo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi, cosa possono fare i cittadini che hanno avviato i lavori ma non hanno presentato la documentazione? A rispondere, alle domanda posta da Adnkronos/Labitalia, è il consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con il consigliere nazionale Paolo Biscaro.

“Per coloro che – spiega – hanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia nel 2023, e hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere in oggetto che risulta pagata entro il 4/4/2024, continua a essere vigente la pregressa normativa e, benché non sia stata presentata la documentazione entro il termine previsto del 4 aprile 2024, possono continuare a usufruire dell’agevolazione del 70%. Se hanno ricevuto almeno una fattura ma non risulta il relativo e dovuto pagamento, gli interessati ricadono nella stretta prevista dal nuovo decreto n. 39/2024 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso martedì 26 marzo 2024 e non possono apportare correzioni o integrazioni perché il testo ha cancellato la remissione in bonis”, sottolinea l’esperto.

“Ricordiamo – spiega Biscaro – che il documento fissava al 4 aprile 2024 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla propria scelta: optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus o degli altri bonus edilizi, sempre relativamente alle spese legate a ristrutturazioni edilizie effettuate nel 2023″. “Una comunicazione – sottolinea – che comprendeva l’insieme della documentazione tecnica (contratti, fatture pagate, APE ante e post, computo metrico, trasmessi sul portale predisposto dall’Enea dal tecnico asseveratore) e fiscale che andava trasmessa mediante la piattaforma tecnologica messa a disposizione nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e inviata dal beneficiario o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio)”, rimarca.

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Redazione

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