Assegno di divorzio verrà liquidato in base a durata matrimonio e perdita chance

Una nuova convivenza non comporta di per sé la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, tuttavia la scelta di avviare un nuovo percorso di vita non è irrilevante: la conseguenza è che l’ex coniuge non può più pretendere la componente assistenziale dell’assegno, ma ha diritto alla liquidazione della componente compensativa che verrà quantificata tenendo conto di diversi parametri, come la durata del matrimonio, il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e la perdita di chance professionali.

Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con la sentenza n.32198 pubblicata oggi, a risoluzione di un contrasto, “le Sezioni Unite della Corte sono intervenute a definire la sorte dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza con un nuovo compagno” – spiega la Corte di Cassazione in una nota.

La Corte afferma che l’assegno va corrisposto anche  nel caso in cui “l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante”- precisa la Suprema Corte che precisa ulteriormente –  “le Sezioni Unite affermano che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno, tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”.

La Corte segnala “come siano modalità più idonee di liquidazione dell’assegno, limitato alla componente compensativa, l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo o la sua capitalizzazione, possibili soltanto previo accordo delle parti.

La Corte raccomanda, inoltre,  l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere “la soluzione più rispondente agli interessi delle persone”.

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Redazione

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