Per la prima volta un Consiglio Affari Esteri dell'Ue si terrà fuori dall'Unione Europea. L'incontro, in programma oggi, è organizzato a Kiev, in Ucraina

Migranti, Corte di giustizia UE boccia i respingimenti della Francia

Bocciatura netta da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito ai respingimenti dei migranti da parte della Francia al confine con l’Italia.
La decisione, riportata da Sky e dai principali media nazionali, è dovuta al ricorso ricorso fatto da diverse associazioni francesi.

Dal Lussemburgo affermano che la direttiva Ue rimpatri va sempre applicata, anche nel caso di controlli ai confini interni.  In sostanza, da regolamento europeo, l’allontanamento forzato dei migranti può avvenire soltanto in ultima istanza, dopo che agli stessi sia garantito un certo termine temporale per lasciare in autonomia il territorio.

La direttiva rimpatri – si legge nel documento della Corte di Giustizia Ue – si applica infatti a partire dal momento in cui il cittadino di un paese terzo, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, è presente in tale territorio senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza. Ciò vale anche qualora, come nell’ipotesi in esame, l’interessato venga sorpreso ad un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro“.

La Corte precisa – nel comunicato – che solo eccezionalmente la direttiva rimpatri consente agli Stati membri di escludere i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare dall’ambito d’applicazione di tale direttiva. Ciò avviene in particolare quando cittadini di paesi terzi sono sottoposti a una decisione di respingimento ad una frontiera esterna di uno Stato membro. Lo stesso non vale quando, come nel caso di specie, tali cittadini sono sottoposti a una decisione di respingimento ad una frontiera interna di uno Stato membro, anche qualora siano stati ivi ripristinati controlli“.

La Corte ricorda – infine – che gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo, in attesa del suo allontanamento, in particolare qualora detto cittadino costituisca una minaccia per l’ordine pubblico, e che essi possono reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza dell’ingresso irregolare“.

(Foto da Pixabay)

Autore:

Redazione

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