Colf e badanti, fine lavoro, dimissioni, TFR: come funziona

Come funziona la fine del trattamento lavorativo per colf e badanti?

Iniziamo dall’interruzione del rapporto lavorativo. Diverse le cause: interruzione del periodo di prova, scadenza del contratto, risoluzione consensuale, licenziamento, dimissioni, morte del datore o del lavoratore, sopravvenuta impossibilità di continuare la prestazione. In particolare, in caso di licenziamento il datore ha la facoltà di recedere dal contratto, purché riconosca al dipendente alcune misure. Si tratta cioè di preavviso o l’indennità sostitutiva, (tranne nel caso di licenziamento per giusta causa), ferie non godute, trattamento di fine rapporto (TFR), quota maturata di tredicesima.

In caso di dimissioni, colf e badanti sono tenute a dare il preavviso o a corrispondere l’indennità sostitutiva, salvo che sussista una giusta causa. In tal caso, sarà il datore di lavoro a pagare il preavviso. Da precisare che i lavoratori domestici sono esclusi dalla procedura di formalizzazione telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

In caso di decesso del datore di lavoro, il rapporto si può risolvere rispettando i termini di preavviso. Allo stesso tempo, la famiglia presso la quale lavorava la colf o la badante può decidere di proporre alla lavoratrice di far proseguire di comune accordo il rapporto. In caso contrario, i parenti coabitanti sono tenuti in solido a corrispondere i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso del datore. La risoluzione del rapporto di lavoro deve essere comunicata telematicamente dal datore all’Inps entro cinque giorni dalla cessazione.

Termini di preavviso per fine rapporto: tutti i dettagli

I termini di preavviso cui sono tenute le parti in caso di risoluzione del rapporto con colf e badanti sono fissati in relazione all’orario di lavoro e all’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore. Nel dettaglio, con un orario di lavoro superiore a 25 ore settimanali: fino a 5 anni di anzianità: preavviso di 15 giorni di calendario (7,5 giorni in caso di dimissioni); oltre 5 anni di anzianità: preavviso di 30 giorni di calendario (15 giorni in caso di dimissioni). Se, invece, l’orario di lavoro è inferiore alle 25 ore settimanali: fino a 2 anni di anzianità: preavviso di 8 giorni di calendario; oltre 2 anni di anzianità: preavviso di 15 giorni di calendario. I termini di preavviso raddoppiano se il datore di lavoro intima il licenziamento prima del 31° giorno successivo al termine del congedo per maternità.

Passiamo al TFR. Come si calcola? Qualsiasi sia il motivo di risoluzione del rapporto di lavoro con colf e badanti, il datore è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto, cioè il TFR. Il lavoratore può chiedere  l’anticipazione del TFR una volta all’anno e nella misura massima del 70% di quanto maturato al momento della richiesta.

In caso di decesso del lavoratore, il TFRviene corrisposto al coniuge (o alla parte dell’unione civile), ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°. In mancanza di questi soggetti, il TFR spetta alle persone indicate per testamento o ai legittimi eredi.

Per quanto riguarda il calcolo, per la quota del trattamento di fine rapporto maturata si applica lo stesso sistema stabilito per la generalità dei lavoratori. Significa che la retribuzione annua, comprensiva dell’eventuale indennità di vitto e alloggio e dei ratei di tredicesima, viene divisa per 13,5 con rivalutazione annuale delle somme accantonate. Le quote annue accantonate sono incrementate del tasso di rivalutazione annuo, accertato dall’Istat, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso”, concludono gli esperti.

(foto di Pixabay)

Condividi
Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it