Dal nuovo orientamento dell’ABF possibile svolta per il credito al consumo In Italia

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2018 sul caso Lexitor (dal nome dello società finanziaria polacca che si era ad essa appellata) e che aveva fatto chiarezza sulla possibile retrocessione delle commissioni  iniziali e periodiche percepite dall’intermediario finanziario, qualora si  fosse verificata un’estinzione anticipata del finanziamento, il  mercato del credito al consumo in Europa e in Italia ha cominciato a segnare il passo rispetto alle performance degli anni precedenti.

Inoltre, l’Arbitro Bancario Finanziario, lo strumento stragiudiziale delle composizioni delle liti tra organismi bancari e la propria clientela, operativo presso la Banca d’Italia dal 2010, successivamente a questa sentenza, è stato letteralmente sommerso dai ricorsi di quanti ritenevano di aver subito un’indebita percezione di commissioni nel ricalcolo definitivo effettuato al momento dell’estinzione anticipata del proprio finanziamento.

Facendo, ora, un passo indietro, va ricordato che il Decreto Legge Sostegni bis in vigore dal 25 luglio scorso aveva innovato l’articolo 125 sexties del Testo Unico Bancario, cancellando la retroattività legata all’applicazione della predetta sentenza europea, un aspetto che, invece, aveva trovato accoglimento in alcune delle pronunce, in precedenza, intervenute in questa materia da parte dell’Arbitro.

C’è da aggiungere che anche all’interno dell’ABF con i suoi sette collegi giudicanti e nella stessa giustizia ordinaria civile alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Savona dello scorso settembre non si andava manifestando  un’uniformità di orientamenti, dibattendosi sulla legittimità di un’interpretazione favorevole alla retroattività applicativa.

E’, quindi da registrare con particolare interesse la pronuncia di un paio di settimane fa da parte del Collegio di Coordinamento dell’ABF, uno strumento creato per dirimere all’interno dell’Arbitro difformità interpretative tra i diversi Collegi giudicanti definendo il principio  di diritto a cui attenersi, pronuncia, che si allinea all’interpretazione restrittiva portata avanti dalla norma introdotta con il Decreto Legge Sostegni bis. Con essa, di fatto, si viene ad accogliere la possibilità di un ricalcolo degli oneri complessivi, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, secondo le modalità coerenti con la sentenza Lexitor, solo per i contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del provvedimento normativo.

Se da un lato l’effetto immediato di questa pronuncia del Collegio di Coordinamento sortirà l’effetto di ridurre drasticamente il numero dei ricorsi giacenti presso l’ABF (rappresentavano il 55% del contenzioso complessivo secondo l’ultima Relazione), dall’altro potrebbe indurre gli intermediari creditizi, operanti nel settore del credito al consumo e frenati in quest’ultimo biennio dalle incertezze applicative della normativa, a promuovere un rilancio delle diverse tipologie di finanziamenti, tra cui la cessione del quinto. Anche se non è da escludere che la questione possa, prima o poi, giungere all’esame della Corte Costituzionale Italiana per avere una definizione risolutiva.

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