La criminalità economica e la Procura Europea

Nelle scorse settimane si è svolto presso la Banca d’Italia il Convegno Criminalità economica e quadro normativo europeo: Olaf, Eppo Eurojust”.Nel suo contributo introduttivo il Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, si è soffermato su alcuni aspetti, che vale la pena qui di ricordare, nel riflettere sull’impianto dellEuropean Public Prosecutor’sOffice – EPPO, delineando possibili parallelismi tra la sua struttura e quella del Meccanismo di Vigilanza Unico, SSM, nonché sui potenziali canali di interazione dell’EPPO con la vigilanza bancaria e finanziaria.

Quanto al parallelismo tra l’insieme delle norme che regolano l’esperienza dell’Unione Bancaria Europea e quello dell’EPPO, l’aspetto più eclatante che emerge si riferisce ai vincoli risalenti al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, con riferimento specifico alle interpretazioni che di quest’ultimo  danno le Corti apicali nazionali. A questa obiettiva problematicità va, poi, aggiunto il fatto che il peso del diritto nazionale non traspositivo  di norme dell’Unione è ben maggiore nell’area del diritto penale rispetto a quello del diritto bancario.

Sottolineate le difficoltà, che si delineano nel completamento della costruzione dell’Unione Bancaria e che si possono sintetizzare nei due aspetti di un affinamento del meccanismo del secondo pilatro nel senso di una maggiore efficacia e di un migliore bilanciamento da un lato e di un serio inizio del percorso di realizzazione del terzo pilastro dall’altro,Signorini si è, quindi, soffermato su alcune delle problematicità che stanno accompagnando l’esperienza dell’Eppo; e la cui risoluzione costituisce la premessa indispensabile per farne uno strumento efficace contro la criminalità organizzata, inclusa quella di tipo economica.

Eccole, iniziando da quelle legate al fatto che l’Eppo deve interpretare,, nel caso di diritto nazionale traspositivo le norme nazionali in modo conforme a quelle dell’Unione e, eventualmente,disapplicarle se incompatibili.

E, inoltre: l’evidente asimmetria, derivante dal fatto che l’azione penale spetta a un’istituzione europea, ma il giudizio viene attribuito a una corte nazionale; molti dei reati tipizzati nella Direttiva PIF (Protection of the Union’s Financial Interests) sono già previsti negli ordinamenti nazionali e, quindi, può anche mancare una normativa specifica di recepimento; la competenza dell’Eppo è costruita come concorrente a quella della Procure Nazionali, con un meccanismo complesso a fronte di una variabilità del diritto nazionale.

Molto problematico appare, anche, il tema delle tutele dei diritti fondamentali degli indagati con un intreccio giurisdizionale complesso tra tutele tipiche dei diritti nazionali e il doppio livello di protezione assicurato in ambito europeo, quello previsto dalle norme dell’Unione e l’altro configurato dalla Carta dei Diritti Fondamentali.

Il futuro dell’Eppo, così come quello dell’Unione Europea e, specificamente, di quella bancaria, è legato, in definitiva, a un percorso certamente non semplice, scandito da sfide molto stimolanti,che andranno raccolte e auspicabilmente vinte,ricercando – come sottolineato da Signorini – soluzioni inedite da validare sul campo, per aggiungere dei mattoni fondamentali nella costruzione della Casa Europea.

(Foto Agenzia DiRE)

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