Il Governo ha varato nuove misure di sostegno a mamme e papà. Una delle novità più importanti è la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni, oltreché l’aumento di altre garanzie.
Lo schema di decreto interviene, con modifiche e integrazioni, su più dispositivi attivi. Parliamo, da una parte, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Inoltre, dall’altra parte, le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e quelle volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato e la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in un’ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.
10 giorni lavorativi di congedo dal 7° di gravidanza al 5° del neonato
Nel dettaglio il ‘nuovo’ congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi. Questo tempo è fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. Vale sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Ci sono anche altre novità in materia. In particolare, aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo. Passano da 6 a 9 in totale i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori. Cresce dai 6 ai 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.
L’indennità di maternità estesa a lavoratrici autonome e libere professioniste
Ulteriori novità sono l’estensione del diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste. La misura abbraccia anche gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
Nel testo, infine, sono state stabilite sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria. Fissata anche l’impossibilità, da parte dei datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità, di ottenere la certificazione della parità di genere. Il provvedimento opera in retroattività di due anni. INPS attiverà specifici servizi digitali per l’informazione.