In vigore da inizio ottobre le nuove regole dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie

Da inizio ottobre sono entrate in vigore le nuove regole per l’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, istituito presso la Consob e operativo dall’inizio del 2017 a tutela dei consumatori di prodotti di investimento finanziario.

Gli obiettivi delle nuove regole sono sostanzialmente due. Il primo è l’adeguamento delle competenze di ACF al quadro normativo di riferimento con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa”. In questo ambito di adeguamento normativo è importante sottolineare anche l’allargamento del perimetro di competenze di questo strumento stragiudiziale alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegna al risparmiatore del documento contenente le informazioni chiave sul prodotto finanziario prescelto.

Il secondo obiettivo concerne la razionalizzazione del procedimento instaurato presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, attraverso la standardizzazione e la semplificazione degli atti procedimentali per una più contenuta rappresentazione dei fatti all’origine della controversia, con l’evidente scopo di velocizzare il relativo iter.

Vi è, poi, un elemento innovativo di queste regole, che viene  segnalato dal Presidente di ACF, Gian Paolo Barbuzzi: “l’opportunità di agevolare una composizione bonaria e diretta della controversia tra le parti, sia con la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento arbitrale in caso di avvio di trattative per trovare un accordo; sia rinviando la pubblicazione della notizia del mancato adempimento alla decisione dell’ACF da parte dell’intermediario, nel caso in cui le parti avviino una negoziazione per un accordo sulla base di quella decisione; sia, infine, prevedendo in caso di adempimento tardivo, la cancellazione della notizia del mancato adempimento”.

Da non dimenticare, da ultimo, l’introduzione della prescrizione decennale, in relazione a cui non sarà più possibile sottoporre all’Arbitro controversie che riguardano situazioni fattuali e comportamentali avvenute oltre i  dieci anni. Una regola alla quale bisognerà prestare particolare attenzione, anche per l’interpretazione nello stabilire l’effettivo momento iniziale del decennio.

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