Omofobia, presentato ddl Lega-Fi: cosa dice il testo

Fonti della Lega rendono noto che il centrodestra ha depositato in Senato un testo unitario sull’omofobia. Da quanto si apprende, aumentano le pene in caso di discriminazione e violenza. “Il disegno di legge è stato firmato da tutte le forse del centodestra con l’auspicio che l’intero Parlamento possa sostenerlo”. 

Questo il testo presentato: 

Art. 1

1. All’articolo 61 primo comma del codice penale dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:

“1:bis) l’aver agito in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei soggetti che versano nelle condizioni di cui all’articolo 90-quater del codice di procedura penale;”.

Art.2

1. All’articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, i reati aggravati dall’articolo 61 n. I-bis), nonché i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4 ), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.”

Art. 3

1. All’art. 69-bis del codice penale sono aggiunte, dopo le parole “procedura penale“, le seguenti: “e per i delitti aggravati dall’art. 61 n. I -bis),”.

“Disposizioni in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa” è il titolo del disegno di legge presentato dal centrodestra di governo. L’iniziativa è dei senatori Licia Ronzulli (Fi), Matteo Salvini (Lega), Paola Binetti (Udc) e Gaetano Quagliariello (Cambiamo!).

“Compito del diritto penale – si legge nella relazione al ddl – è quello di attenersi alla materialità dei fatti, non potendo essere utilizzato per promuovere valori etico-culturali, pena un’inammissibile ricaduta nell’indeterminatezza della fattispecie che, secondo l’articolo 25 Cost., deve rispettare precisi requisiti di tipicità: facendo buon governo dei principi di materialità e di necessaria lesività che ispirano il diritto penale, riteniamo necessario predisporre appositi interventi normativi, volti ad aggravare il sistema sanzionatorio”.

L’Articolo 1 del ddl interviene sul codice penale, “mediante un’aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle già presenti nell’articolo 61 attualmente vigente”. “Gli articoli 2 e 3 – continua la relazione – assicurano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di “blindatura” della circostanza: esso limita il potere del giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti”. Il ddl del centrodestra quindi, come specificato nella relazione, “così com’è concepito offre quindi una tutela reale ed effettiva alla repressione delle violenze e di ogni altro comportamento offensivo commesso in ragione della origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della vittima”. (AdnKronos)

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